Regesto a
Art. 118 segg. e 427 cpv. 2 CPP; spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte.
Qualora l'imputato sia prosciolto solo in casi particolari le spese procedurali possono essere poste a carico del querelante accusatore privato che, salvo sporgere querela, non partecipa attivamente alla procedura penale (consid. 4.4).
Regesto b
Art. 428 cpv. 1 e art. 432 cpv. 2 CPP ; assunzione delle spese e diritto all'indennizzo nella procedura di ricorso.
Nella procedura penale può prevalere o soccombere in veste di parte privata solo chi ha formulato delle conclusioni. Se l'accusatore privato vi rinuncia, non gli possono essere addossate spese procedurali e nemmeno può essere condannato al pagamento delle ripetibili (consid. 5.3).