Regesto
Brevetti d'invenzione, clausola d'esclusività. Art. 192 sgg. e 197 sgg. CO . Trattandosi della vendita di una cosa che è la contraffazione di un oggetto brevettato, il compratore non può avvalersi delle disposizioni relative alla garanzia in caso di evizione, ma soltanto degli art. 197 sgg. CO (consid. III 2).
Art. 67 OG. Questo disposto è applicabile in ogni modo ai casi in cui è litigiosa la validità di un brevetto (consid. I 1).
Art. 55 cp. 1 lett. c OG. Nelle cause relative a brevetti d'invenzione, le parti possono ancora produrre perizie tecniche nella procedura di riforma (cambiamento di giurisprudenza; consid. I 2).
Clausola d'esclusività. Natura giuridica. Interpretazione (consid. III 1).
Sindacato del Tribunale federale per ciò che riguarda l'esistenza di un'invenzione; importanza dell'opinione delle persone del mestiere (consid. III 3 a).
Interpretazione della rivendicazione, segnatamente con l'ausilio della descrizione (consid. III 3 b).
La novità, in particolare quando l'invenzione consiste unicamente nella modificazione delle dimensioni di un apparecchio conosciuto (consid. III 3 b in fine).
Una sottorivendicazione può essere valida, quand'anche la rivendicazione principale sia nulla (consid. III 3 c).
Invenzione di combinazione (consid. III 3 d).