Regesto
Art. 92 cpv. 2 LCStr.
Commette pure il delitto di fuga il conducente che, dopo essere rimasto sul luogo dell'infortunio, se ne allontana in seguito senza importanti motivi, incurante dei propri doveri, prima dell'arrivo della polizia.
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Artikel: Art. 92 cpv. 2 LCStr