Regesto
Art. 368 cpv. 2 CO.
Il comportamento dell'appaltatore che si è rivelato incapace di eseguire correttamente il lavoro affidatogli è assimilabile a un rifiuto di riparare.
Se, in tale caso, il committente opta per la riparazione dell'opera, come è suo diritto, egli potrà farla eseguire da un terzo e reclamare dall'appaltatore completo risarcimento del pregiudizio che glie ne risulta (consid. 2).