Regesto
Riduzione (art. 522 segg. CC); inizio del termine di perenzione di cui all'art. 533 CC.
L'erede leso nella propria legittima deve conoscere unicamente gli elementi di fatto che permettono di confidare nell'esito favorevole di un'eventuale azione di riduzione; non è necessaria una certezza assoluta (consid. 2a). Ne discende che l'azione di riduzione deve essere ammessa anche laddove l'attore non può ancora cifrare le proprie pretese e il diritto cantonale di procedura non consente la presentazione di una domanda che non indica il valore (consid. 2b).