Regesto
Art. 4 Cost.; divieto della retroattività.
Fatti anteriori all'entrata in vigore di nuove disposizioni fiscali possono essere presi in considerazione quali elementi rilevanti per il calcolo dell'imposta; tale principio non trova applicazione laddove si tratti del successivo assoggettamento ad un'imposta speciale di fatti pregressi che hanno dato luogo ad un profitto in capitale (precisazione della giurisprudenza).