Regesto
Art. 4 Cost.; tasse per le operazioni nel registro fondiario.
1. Principi a cui soggiace il prelevamento di tasse (consid. 2).
2. Il fatto che l'ammontare della tassa dovuta per l'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare sia uguale a quella dovuta per l'iscrizione del trasferimento della proprietà immobiliare, non comporta una violazione dell'art. 4 Cost., laddove l'applicazione contemporanea delle leggi concernenti l'imposta di registro e quella sul bollo consenta di differenziare in modo sufficiente il costo delle due operazioni (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).