Regesto
Libertà personale; art. 3 CEDU.
Rasatura coatta. L'ordine di rasare la barba di un imputato, allo scopo di confrontare quest'ultimo con i testimoni di un grave reato posto a carico dell'interessato, non costituisce una lesione particolarmente grave della sua integrità fisica (consid. 3); esaminata sotto il profilo dell'arbitrio, tale misura trova una base legale sufficiente nei § § 145 e 146 CPP /ZH (consid. 4a) ed è proporzionata ai seri indizi di colpevolezza gravanti sull'imputato (consid. 4b); essa è quindi compatibile con la libertà personale garantita dal diritto costituzionale non codificato (consid. 4c).
La misura in questione non costituisce neppure un trattamento degradante e non viola pertanto l'art. 3 CEDU (consid. 5).