Regesto
Art. 29 cpv. 1 LAI; art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI; rinascita, per altri motivi, dell'invalidità dopo la soppressione di una rendita temporanea.
Se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia (consid. 5).