Regesto
Art. 50 CP.
1. Un delinquente agisce per fine di lucro quand'è particolarmente avido di vantaggi finanziari, in modo speciale quando, per procurarsi denaro, oltrepassa abitualmente o senza scrupoli i limiti fissati dalla legge, dalla decenza o dai buoni costumi, e non esita quindi nemmeno a procurarsi un guadagno illecito (conferma della giurisprudenza).
2. Il movente della avidità di lucro può risultare da un atto isolato.
3. Applicazione di questa definizione alle persone che partecipano al crimine del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).