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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_412/2024  
 
 
Sentenza del 12 luglio 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dr. Goran Mazzucchelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2024.6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 24 marzo 2023, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di A.________ e altre persone per i reati di appropriazione indebita, abuso di autorità e altri reati. Le autorità estere sospettano che l'inquisito, esercitando un influsso indiretto su entità statali dedite alla vendita e alla gestione di beni sequestrati nei procedimenti penali, avrebbe creato un'organizzazione criminale che avrebbe venduto beni sequestrati non destinati alla vendita o li avrebbe venduti a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato, organizzazione alla quale avrebbero partecipato anche funzionari attivi presso entità statali. L'autorità richiedente postula, tra l'altro, il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili ad A.________ depositati presso una banca a Zurigo. 
 
B.  
Con decisione dell'8 maggio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della rogatoria, ordinando tra l'altro il sequestro di una relazione intestata ad A.________ presso la citata banca. Con decisione di chiusura del 19 dicembre 2023, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione bancaria, mantenendo il blocco degli averi depositativi. Adita dall'interessato, con giudizio del 20 giugno 2024 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il gravame. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata, di dichiarare irricevibile la rogatoria, di non trasmettere documentazione all'autorità rogante e di annullare il sequestro della sua relazione bancaria; in via subordinata, postula di annullare il sequestro e di rinviare la causa alla CRP perché esamini nel merito la censura d'irricevibilità della rogatoria sotto il profilo dell'art. 2 lett. b AIMP (RS 351.1). 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e un sequestro, e inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il rinvio alla critica sollevata dinanzi alla CRP, secondo cui, in seguito all'aggressione bellica da parte della Russia, l'Ucraina ha sospeso le garanzie della CEDU riguardo all'equo processo e alle libertà individuali non costituisce una questione di principio (sentenza 1C_101/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 1.5). D'altra parte il Tribunale federale, anche dopo tale circostanza, ha concesso, datene le premesse, l'assistenza all'Ucraina (sentenze 1C_345/2024 del 3 luglio 2024 e 1C_40/2024 del 22 gennaio 2024).  
 
2.2. Riguardo al caso particolarmente importante, il ricorrente adduce il mantenimento del sequestro. Ciò poiché la CRP avrebbe ritenuto, sulla base di un accertamento arbitrario dei fatti (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 2 LTF), che l'autorità estera avrebbe apportato elementi sufficienti che dimostrerebbero che, a prima vista, la sua relazione bancaria sarebbe di origine criminale o delittuosa. Adduce che in un passaggio di una decisione del Tribunale anticorruzione ucraino, descritti gli ipotizzati reati di natura penale, si parla anche di eventuali pretese civilistiche di risarcimento del danno. Al riguardo accenna al fatto che i risarcimenti equivalenti non rientrano nell'ambito dell'art. 74a AIMP, dovendo essere attuato al riguardo un procedimento di esecuzione di sentenze penali secondo gli art. 94 segg. AIMP (DTF 149 IV 376 consid. 6 e 6.7). Il ricorrente ne deduce, a torto, che una procedura di consegna a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto secondo l'art. 74a AIMP sarebbe esclusa sin d'ora.  
In effetti, la CRP, stabilendo che in concreto il potenziale nesso tra gli importi sequestrati e i reati contestati al ricorrente è dato e che toccherà poi all'autorità estera accertare se essi siano effettivamente di natura illecita, ha rettamente mantenuto il sequestro sino alla notifica di una decisione estera definitiva ed esecutiva di confisca, senza scostarsi dalla costante prassi. 
 
2.3. L'istanza precedente, applicando correttamente la giurisprudenza relativa all'art. 2 AIMP, ha ritenuto che qualora la rogatoria concerne la consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP), solo la persona accusata può prevalersene, a condizione che si trovi sul territorio dello Stato richiedente, ciò che non è il caso per il ricorrente che soggiorna nel Regno Unito dove avrebbe chiesto asilo politico, e sia esposta a un pericolo serio e concreto di un trattamento contrario ai diritti umani e ai principi di un equo processo. La persona fisica che non risiede nello Stato richiedente può tuttavia invocare l'art. 2 AIMP quando si tratti della consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto, fattispecie non ancora realizzata nel caso in esame (art. 74a AIMP; DTF 149 IV 376 consid. 3.5; 130 II 217 consid. 8.2; sentenze 1C_543/2023 del 7 marzo 2024 consid. 4.2 destinata a pubblicazione e 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3.1-3.3). In effetti, una persona toccata unicamente dal blocco del conto in Svizzera, non è abilitata ad appellarsi all'art. 2 AIMP, e in concreto la durata del sequestro è proporzionata (sentenza 1C_543/2023, citata, consid. 4.1-4.3 e 5). L'istanza precedente ha quindi, rettamente, ritenuto che nel caso in esame le citate condizioni non sono adempiute.  
 
2.4. Al riguardo il ricorrente adduce nondimeno di sollevare una questione giuridica d'importanza fondamentale, segnatamente il quesito di sapere se la citata giurisprudenza sia applicabile, ciò ch'egli contesta, anche ai casi, come quello in esame, in cui è invocato l'art. 2 lett. b AIMP, secondo cui la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero, tra l'altro, tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche. Rimprovera alla CRP di non aver esaminato questo argomento, sebbene egli avesse prodotto un fascio di prove che corroborerebbero la sua tesi secondo cui il procedimento penale estero sarebbe motivato politicamente. Certo, la CRP non si è pronunciata specificatamente su questa censura.  
 
2.5. Il ricorrente insiste sull'assunto secondo cui il procedimento penale ucraino sarebbe motivato politicamente, adducendo al riguardo, in maniera generica e non riferita specificatamente al caso concreto, delle "evidenze" in ordine a interferenze politiche nei procedimenti penali in Ucraina, relative all'asserita mancanza di indipendenza del potere giudiziario e al contesto generale della corruzione in quel Paese. Accenna poi, sempre in maniera generica, a suoi rapporti con figure politiche di spicco ucraine, sostenendo in maniera semplicistica che le controversie commerciali assumerebbero inevitabilmente un carattere politico, poiché spesso coinvolgerebbero figure politiche eminenti. Ne deduce in maniera approssimativa che il nesso tra affari e politica comporterebbe quasi sempre un uso improprio del sistema giudiziario penale. Al riguardo si limita a trascrivere le dichiarazioni degli avvocati inglesi che lo patrocinano nel quadro della sua procedura di richiesta d'asilo politico, e citazioni di una perizia di parte allestita quale mezzo di prova in tale ambito. Le accuse mossegli costituirebbero quindi una sorta di vendetta per i suoi legami personali con figure politiche di spicco d'opposizione al Governo ucraino.  
Sostiene poi, sempre richiamando la procedura d'asilo in corso e un memorandum di un suo legale inglese che, sulla base di articoli di stampa e di dichiarazioni testimoniali riferite in forma anonima e in buste sigillate alla sola attenzione del Tribunale federale per asseriti motivi di sicurezza, ch'egli avrebbe rivelato alla stampa ucraina uno scandalo di corruzione che vedrebbe coinvolti esponenti di rilievo del Governo, trovandosi quindi al suo dire oggetto di provvedimenti persecutori e di rappresaglie da parte dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione. Quale noto avvocato e uomo d'affari, per i suoi numerosi asseriti legami con l'élite politica e sociale ucraina, egli sarebbe vittima di un processo penale promosso a fini politici. 
 
2.6. Ora, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non spetta alla Svizzera, a maggior ragione allo stadio attuale della procedura d'assistenza, stabilire se, in caso di estradizione dal Regno Unito, egli correrebbe un rischio serio e oggettivo di non essere posto al beneficio di un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU nel suo Paese, questione che dovrebbe se del caso essere formulata nel quadro dell'art. 74a AIMP (sentenza 1C_540/2023, citata, consid. 3.3).  
 
3.  
 
3.1. D'altra parte, in relazione alla prassi sviluppata nell'ambito estradizionale, l'interessato non può limitarsi, come in concreto, a denunciare una particolare situazione politica e giuridica asseritamente vigente nello Stato richiedente, ma deve dimostrare l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 123 II 511 consid. 5b; 123 II 161 consid. 6b; sentenza 1C_347/2023 del 14 luglio 2023 consid. 2.2). Non è inoltre sufficiente sostenere che il procedimento penale estero si inserirebbe in un regolamento di conti, volto a eliminare l'interessato dalla scena politica o commerciale (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; vedi anche DTF 133 IV 40 consid. 7.3). Per di più, la persona interessata deve fornire prove concrete che suggeriscano che è perseguita per secondi fini, legati in particolare alle sue opinioni politiche, peraltro non meglio specificate nel caso in esame (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3; 113 Ib 175 consid. 6; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 3, 5, 13 seg. e 17 ad art. 2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 620, 626 e in particolare n. 628 seg.). Tali estremi non sono adempiuti in concreto. Il ricorrente non adduce del resto che la rogatoria sarebbe irricevibile poiché il procedimento verterebbe su reati che, secondo la concezione svizzera, sono di carattere preponderantemente politico (art. 3 cpv. 1 AIMP; DTF 115 Ib 68 consid. 5b).  
 
3.2. L'insorgente si diffonde poi nel criticare l'asserita assenza di prove e di indizi a suo carico nell'ambito del procedimento estero, riprendendo determinate considerazioni esposte in un parere di uno studio legale e di altre persone da lui incaricate. Al riguardo egli disattende che, notoriamente, il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato dallo Stato richiesto, ritenuto inoltre che il procedimento penale estero è promosso anche contro altre persone. Ne segue che non si è pertanto in presenza di una questione di principio che dovrebbe essere esaminata compiutamente dal Tribunale federale.  
 
4.  
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri