Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1012/2021
Decreto del 28 febbraio 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Corti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Luigi Mattei e Sebastiano Paù Lessi,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.78).
Considerando:
che la B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 161'550.-- oltre interessi, il quale ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che con decisione 19 maggio 2021 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza della creditrice escutente volta al rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con sentenza 4 novembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato dalla B.________ SA contro la decisione pretorile, accogliendo la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che con decreto 7 gennaio 2022 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta;
che con scritto 21 febbraio 2022 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto di stralciare la causa in quanto divenuta priva di oggetto, di contenere al minimo le spese giudiziarie e, con il consenso di controparte, di compensare le ripetibili;
che con scritto 24 febbraio 2022 l'opponente ha dichiarato di aderire alla richiesta di stralcio;
che, in tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_518/2021 del 12 luglio 2021 consid. 2);
che le ripetibili sono compensate, come proposto dal ricorrente, la parte opponente non avendo sollevato riserve a tale proposito;
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 febbraio 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Corti