Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_636/2021
Decreto del 21 dicembre 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Fondazione X.________,
2. Fondazione Y.________,
opponenti,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.230-52.2021.243).
Considerando:
che con decisioni del 26 aprile 2021 (n. LIT.2021.13 e LIT.2021.14) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibili due impugnative per ritardata giustizia inoltrate da A.________;
che, adito dall'interessata, con giudizio del 9 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro dei ricorsi, li ha stralciati dai ruoli;
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre decisioni della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro di esso;
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 dicembre 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri