Regesto
1. Competenza ratione materiae dell'amministrazione del fallimento. Questa non può "riconoscere", mediante una decisione, come beni della massa i crediti rivendicati contemporaneamente dalla massa fallimentare e da terzi. Siffatto provvedimento è nullo.
2. Spetta al giudice decidere quale pretendente è titolare del credito rivendicato. Contro chi la massa fallimentare deve promovere azione?