Regesto
Attestato di insufficienza di pegno.
Proseguimento dell'esecuzione nel termine di un mese senza nuovo precetto esecutivo (art. 158 cp. 2, seconda frase, LEF).
Indicazioni indispensabili che devono risultare dalla comminatoria di fallimento fondata su un attestato di insufficienza di pegno.
Art. 160 in relazione con l'art. 158 LEF.