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Regesto
- Passaggio dalla procedura straordinaria di fissazione dei contributi a quella ordinaria nel caso di un assicurato il quale comincia un'attività lucrativa indipendente all'inizio di un periodo ordinario di contribuzione.
- Si può parlare solo di fissazione dei contributi nella procedura ordinaria non suscettibile di rettifica secondo l'art. 25 cpv. 5 OAVS, quando la cassa di compensazione dispone di indicazioni sul reddito che escludono l'ulteriore applicazione della procedura straordinaria secondo l'art. 25 cpv. 4 OAVS.
- La rettifica (art. 25 cpv. 5 OAVS) può anche consistere nella ulteriore applicazione della procedura straordinaria, secondo l'art. 25 cpv. 4 OAVS, sulla scorta delle indicazioni ottenute solo più tardi.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 25 cpv. 5 OAVS,
art. 25 cpv. 4 OAVS,