Regesto
Responsabilità del detentore di un animale. Art. 56 CO.
1. Rimane detentore d'animale il proprietario di un cane che si assenta temporaneamente e affida la custodia dell'animale alla moglie; egli risponde del comportamento di quest'ultima, che va considerata quale sua persona ausiliaria nella sorveglianza esercitata sull'animale (consid. 1).
2. La prova liberatoria dev'essere valutata dal giudice in modo rigoroso; pertanto, in caso di dubbio sulla realtà dei fatti invocati dal detentore dell'animale per liberarsi, questi non può essere esonerato dalla sua responsabilità (consid. 2).