Regesto
Art. 91 cpv. 3 LCS.
L'utente della strada il quale, pur dovendo avere serie ragioni di ritenere che sarà sottoposto alla prova del sangue, si sottrae a quest'ultima, è punibile sia che agisca per timore di una condanna per guida in stato d'ebrietà, sia che agisca per una paura eccessiva del prelievo di sangue o per altro motivo.