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Regesto
1. Ricorso di diritto amministrativo. Qualità formale di parte e veste per ricorrere. Art. 103 OG.
2. Tenuta del registro fondiario. Ricorso speciale (art. 103 RRF) e ricorso generale (art. 104 RRF). Nessuna di queste vie è a disposizione dell'acquirente di un fondo che s'oppone al rifiuto dell'ufficiale di dar seguito alla richiesta d'iscrizione dell'alienante. La situazione è diversa quando l'acquirente si fa attribuire dal giudice il diritto di proprietà sul fondo e, basandosi su questa decisione, presenta una domanda d'iscrizione lui medesimo. Art. 665 cp. 1 e 2, art. 963 cp. 1 e 2 CC.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 103 OG, art. 103 RRF, art. 104 RRF, Art. 665 cp seguito...