Regesto
Art. 256 cpv. 2 CPC; art. 29 cpv. 2, art. 166 segg. LDIP; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento.
Le decisioni concernenti il riconoscimento di decreti stranieri di fallimento non possono essere successivamente revocate secondo l'art. 256 cpv. 2 CPC (consid. 3).