Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 44 LPGA; ricusazione di un perito in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Riassunto della giurisprudenza sulla ricusazione di un perito medico (consid. 3).
Quando due medici lavorano tutti i giorni negli stessi locali nel seno di un piccolo studio medico, in cui dividono le spese, e uno di questi medici è designato come perito da un assicuratore contro gli infortuni, mentre il suo associato ha già allestito un parere sulla fattispecie come medico curante dell'assicurato, ciò è sufficiente per fare sorgere una parvenza di parzialità (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 44 LPGA