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Regesto
Art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 30 CC; cambiamento del nome, diritto di essere sentiti.
Il coniuge deve essere sentito nella procedura di cambiamento del cognome introdotta dall'altro coniuge (consid. 3a).
L'istanza di cambiamento del cognome - nella fattispecie quello della moglie (art. 30 cpv. 2 CC) - deve essere introdotta dai due coniugi congiuntamente (consid. 3b).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 30 CC, art. 30 cpv. 2 CC