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Regesto

Art. 41 n. 1 e n. 3 cpv. 2 CP.
Nel valutare nel quadro dell'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP le probabilità di futura buona condotta del condannato, il giudice non solo può, bensì deve tener conto del possibile effetto dissuasivo della nuova pena da scontare. Lo stesso vale per quanto riguarda l'effetto dissuasivo dell'esecuzione di una pena, dovuta alla revoca della sospensione accordata in precedenza (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 41 n. 3 cpv. 2 CP