Regesto
Art. 19 lett. c LEspr., imposta cantonale sul maggior valore immbiliare.
L'espropriato non può essere indennizzato per l'imposta sul maggior valore immobiliare riscossa in occasione dell'espropriazione, e ciÓ neppure nella misura in cui, per il fatto dell'alienazione anzitempo del fondo, sia applicabile un'aliquota più elevata di quella altrimenti determinante.