Regesto
Art. 4 CF e 174 LEF.
La questione di sapere se l'autorità di ricorso possa tener conto di fatti prodottisi solo dopo la dichiarazione di fallimento da parte del giudice di prima istanza è dalla giurisprudenza dei Cantoni risolta in parte negativamente, in parte (con certe restrizioni) affermativamente. Nessuna di queste soluzioni è arbitraria.