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Regesto
Art. 68 cpv. 1 LADI, art. 129 cpv. 1 lett. c OG. L'art. 68 cpv. 1 LADI conferisce un diritto ai sussidi; non è quindi escluso il rimedio del ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Art. 71 cpv. 2 LADI, art. 91 OADI: Perdite finanziarie determinate da occupazione fuori della regione di domicilio.
- La disciplina dell'art. 71 cpv. 2 LADI non contiene lacune (consid. 4).
- L'art. 94 OADI è conforme alla legge; per determinare se l'assunzione di un impiego esterno determina una perdita finanziaria all'assicurato in relazione alla sua attività precedente, ci si deve basare sul confronto dei guadagni effettivamente realizzati (consid. 5).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 68 cpv. 1 LADI, Art. 71 cpv. 2 LADI, art. 91 OADI, art. 94 OADI