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Regesto
Isolamento cellulare e trattamento medicamentoso nell'ambito dell'esecuzione di una misura; art. 90 CP, art. 3 CEDU, art. 10 e 36 Cost.
L'art. 90 cpv. 1 lett. b CP è una base legale sufficiente per ordinare l'isolamento di una persona pericolosa oggetto di una misura prevista agli art. 59-61 CP (consid. 3.1).
Un isolamento sociale relativo, vale a dire la privazione di contatti con altri collocati per motivi di protezione, non costituisce un trattamento inumano o degradante giusta l'art. 3 CEDU (consid. 3.2).
Esame della proporzionalità di un isolamento prolungato rispetto a un trattamento medicamentoso coatto (consid. 3.3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 3 CEDU,
art. 90 CP,