Regesto
Art. 51 cpv. 3 LCStr.
L'autore del danno materiale ha il dovere di annunciarlo, immediatamente e in modo sicuro, al danneggiato, indicandogli il proprio nome e indirizzo.
Solo secondariamente dovrà avvisare la polizia (consid. 1).
Annuncio fatto al danneggiato assente mediante un biglietto di visita lasciato sul veicolo (consid. 2).