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Regesto
Art. 49 LAI; art. 77 e 85 cpv. 3 OAI , art. 88a cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 78 OAVS, art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; art. 76 cpv. 1 OAVS: Effetti dell'annuncio tardivo di assunzione di impiego (violazione dell'obbligo di informare) sull'obbligo di restituire.
Di principio sono soggette a restituzione le rendite indebitamente percepite sino al momento dell'annuncio tardivo di assunzione di impiego (consid. 3a).
Non devono essere restituite le rendite ricevute dopo (consid. 3b; cambiamento di giurisprudenza).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 49 LAI,