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Regesto
Art. 2 ALC; art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71; art. 8 cpv. 1 e art. 9 Cost. ; art. 3 LAMal; art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal : Esenzione dall'obbligo assicurativo all'assicurazione malattia svizzera.
In quanto non prevedono alcuna possibilità di esenzione per le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, domiciliate in Svizzera, soggette al diritto svizzero secondo il Titolo II del regolamento n. 1408/71, al beneficio di un'assicurazione privata facoltativa in uno Stato le cui disposizioni di legge non sono loro più applicabili secondo il regolamento n. 1408/71, e per le quali il motivo per cui non possono più, se non a condizioni proibitive, assicurarsi a titolo complementare in Svizzera nella stessa misura come in precedenza non è dovuto alla loro età e/o allo stato di salute, gli art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal non sono contrari né alla legge, né alla Costituzione, né all'ALC. (consid. 8 e 9)
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