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Regesto
Art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 2 cpv. 1 lett. b OPGA; obbligo di restituzione.
L'assicuratore malattie deve essere qualificato come un semplice organo d'incasso o di pagamento per l'ottenimento delle prestazioni complementari nell'ambito dell'art. 21a LPC (importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie). Di conseguenza, esso non ha alcun obbligo di restituzione (consid. 4.3.3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 25 cpv. 1 LPGA, art. 2 cpv. 1 lett. b OPGA, art. 21a LPC