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Regesto

Compensazione nel fallimento (art. 213 e 214 LEF).
1. L'art. 213 cpv. 2 n. 1 LEF non vieta di opporre in compensazione alla massa un credito non ancora scaduto al momento del fallimento, ma fondato su di un atto anteriore a tale momento (consid. 3).
2. L'art. 214 LEF presuppone un'intenzione fraudolenta. Assenza di detta intenzione nella fattispecie (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 213 e 214 LEF, art. 213 cpv. 2 n. 1 LEF