Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 3 OAVS. Momento a partire dal quale l'esenzione dall'affiliazione all'AVS esplica i suoi effetti (conferma e precisazione della giurisprudenza). Se l'assicurato presenta la domanda nei tre mesi che seguono la sua adesione a un'istituzione ufficiale straniera di assicurazione vecchiaia e superstiti, l'esenzione è pronunciata con effetto retroattivo a detta data (consid. 2).
Art. 4 Cost.: Protezione della buona fede. Diritto a protezione della buona fede di un assicurato indotto in errore da un memorandum stampato dall'amministrazione e consegnatogli dal datore di lavoro e il cui contenuto è superato nella misura in cui differisce da una nuova prassi amministrativa (consid. 4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, art. 3 OAVS, Art. 4 Cost.