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Regesto

Infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Responsabilità per omicidio colposo (art. 117 CP) e per violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP). Doveri di diligenza di chi è preposto ai lavori.
1. L'obbligo dell'impresario edile d'istruire convenientemente il proprio personale per evitare infortuni in un cantiere non esclude analogo obbligo a carico di chi dirige i lavori (consid. 4).
2. I doveri di diligenza del direttore dei lavori vanno determinati alla luce delle circostanze concrete. Così, ove tale direttore, chiamato a prestare la propria opera in diversi cantieri, deleghi in uno di essi ad uno sperimentato e idoneo collaboratore il compito d'istruire e di sorvegliare direttamente gli operai edili al fine di prevenire infortuni, non gli può essere rimproverato di non aver adempiuto tale compito personalmente. Ciò non esclude l'addebito di non aver adottato altre misure atte a eliminare o ridurre la situazione di pericolo (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 117 CP, art. 229 CP

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