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Regesto
Art. 87 cpv. 2 OG, art. 268 n. 1 e 275 cpv. 5 PP .
Il ricorso di diritto pubblico con cui viene impugnata una decisione incidentale pronunciata in ultima istanza cantonale è ammissibile ai sensi dell'art. 87 OG quando tale decisione è simultaneamente oggetto di un ricorso per cassazione ammissibile secondo l'art. 268 PP (consid. 1).
Art. 9 Cost.; applicazione arbitraria del diritto cantonale; procedura penale; accertamento dei fatti.
La Corte di cassazione ginevrina commette arbitrio quando completa i fatti quali accertati dalla Corte delle assise ginevrina.
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Articolo:
Art. 87 cpv. 2 OG,