Regesto
Art. 41 num. 3, cp. 1 CP.
1. Anche se nelle norme di condotta imposte al condannannato è fissato un termine, la sospensione condizionale della pena può essere revocata soltanto dopo un avvertimento formale rimasto infruttuoso (consid. 1).
2. Come avvertimento, non basta una lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto del condannato, se questa lettera è ritornata al mittente, non avendo potuto essere recapitata (consid. 2).