Regesto
Art. 74 LEF. Opposizione sollevata da un impiegato di una società anonima non autorizzato a rappresentarla.
L'opposizione fatta da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l'iscrizione contenuta nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l'ufficio di esecuzione, rispettivamente l'autorità di vigilanza, deve esaminare se l'impiegato ha agito con l'autorizzazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l'opposizione.