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Regesto

1. L'art. 67 cpv. 1 num. 4 LEF non obbliga il creditore ad indicare nella domanda d'esecuzione il titolo in base al quale il credito è esigibile (consid. 1).
2. Quando un creditore contesta l'esigibilità del credito d'un altro creditore, deve promuovere contro di lui un'azione in contestazione della graduatoria (consid. 1).
3. L'art. 95 RFF non vieta all'ufficio di destinare gli affitti che ha percepito, al pagamento di acconti in parziale rimborso del capitale dovuto ad un creditore pignoratizio di grado anteriore, quand'anche un creditore pignoratizio di grado posteriore non abbia ottenuto il pagamento degli interessi o delle annualità scaduti (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 95 RFF