Regesto
Di principio, il segreto professionale degli avvocati e dei notai si estende solo ai fatti connessi alla loro attività specifica, ad eccezione di quelli relativi alla loro attività commerciale (consid. 2.1) che soggiacciono all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 9 LRD (consid. 2.2).
Obbligo per l'Organismo di autodisciplina degli avvocati e dei notai di controllare tutti i suoi membri, compresi quelli, poco numerosi (consid. 3), che dichiarano di non agire in qualità di intermediari finanziari e di non trattare alcun incarto rilevante dal profilo della legge sul riciclaggio di denaro (consid. 4).