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Regesto
A partire dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni precisare le modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede invece una deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Il diritto cantonale ticinese contempla il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità a meno che siano già coperte da altre assicurazioni senza la deduzione dell'assegno per grandi invalidi (consid. 7.2).
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regesto:
tedesco
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italiano
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Articolo:
art. 19b OPC-AVS/AI,