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Regesto

Art. 85 cpv. 2 e cpv. 4 lett. a CPP; finzione della notificazione, riconoscibilità del mittente.
Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l'autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente (consid. 1.6.2). Al riguardo è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l'autorità sia riconoscibile. Nella misura in cui non sia stato possibile recapitare l'invio, non è necessario che sull'invito della Posta a ritirare l'invio il mittente sia riconoscibile. Un invio postale raccomandato è sufficiente (consid. 1.6.3).

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referenza

Articolo: art. 85 cpv. 4 lett. a CPP