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Regesto

Doppia imposizione.
Imposizione indipendente di coniugi che vivono separati.
Non viola il divieto di doppia imposizione di cui all'art. 46 cpv. 2 CF il cantone che impone a titolo di reddito la pensione alimentare riconosciuta ad un suo domiciliato; e ciò neppure nel caso in cui nel cantone di domicilio dell'altro coniuge questi non è autorizzato a dedurre dai suoi redditi la pensione versata.