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Regesto a
Art. 1 cpv. 1 LForo; art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP; fattispecie internazionale.
Qualora una delle parti abbia la sua sede o il suo domicilio all'estero, la controversia ha sempre carattere internazionale (consid. 2).
Regesto b
Art. 5 n. 3 CL; foro del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso.
Le competenze speciali di cui all'art. 5 CL sono date solamente se una parte viene convenuta in giudizio in uno Stato diverso da quello in cui ha la sua sede rispettivamente il suo domicilio (consid. 3).
Regesto c
Art. 3 cpv. 1 TRIPS; art. 2 cpv. 3 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; eccezione al principio del trattamento nazionale in materia di foro.
L'art. 3 cpv. 1 TRIPS si basa sul principio per cui le parti con sede all'estero vanno trattate come quelle nazionali (trattamento nazionale). Combinato con l'art. 2 cpv. 3 della Convenzione d'Unione di Parigi esso autorizza tuttavia - con riferimento alla competenza dei tribunali - delle disparità di trattamento, a condizione però che non venga così pregiudicata la protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e costituita una restrizione dissimulata del commercio. Tale non è il caso se una parte con sede all'estero può introdurre l'azione fondata sulla violazione di un brevetto, in Svizzera, solo al foro della sede della parte convenuta e non a quello in cui l'evento dannoso è avvenuto o ha esplicato i suoi effetti, come potrebbe fare invece una parte nazionale (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 3 cpv. 1 TRIPS, Art. 1 cpv. 1 LForo, art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP, Art. 5 n. 3 CL seguito...