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Regesto
Art. 229 CPC; momento della fine della fase allegatoria.
Diritto delle parti di esprimersi due volte senza limiti; principi. Una separazione (temporale) fra la produzione di nuovi mezzi di prova e l'adduzione di nuovi fatti è inammissibile (consid. 2).
referenza
Articolo:
Art. 229 CPC