Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 70 cpv. 2 Cost.; art. 6 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 Cost./FR ; libertà di lingua, lingua ufficiale e lingua di procedura.
A prescindere da quella che è la lingua della procedura, l'art. 17 cpv. 2 Cost./FR permette alla persona interessata di rivolgersi al Tribunale cantonale nella lingua ufficiale di suo gradimento, ovvero in tedesco o in francese. Il Tribunale cantonale non può imporre quale condizione alla ricevibilità del ricorso la traduzione di un atto redatto in una lingua ufficiale che non è quella della procedura (consid. 3-8).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 70 cpv. 2 Cost.,
art. 6 cpv. 1 e