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Regesto

Art. 9 cpv. 1 prima frase OAMal (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 90 cpv. 3 OAMal: Procedura di diffida.
L'art. 9 cpv. 1 prima frase OAMal (ora art. 90 cpv. 3 OAMal) prescrive agli assicuratori malattia di diffidare gli assicurati per i premi e per le partecipazioni ai costi scaduti e di promuovere in seguito, in caso di mancato pagamento, una procedura esecutiva ai sensi della LEF. (consid. 5)
L'obbligo previsto dall'ordinanza di procedere a una diffida per premi e partecipazioni ai costi prima di promuovere la procedura esecutiva è conforme alla Costituzione e alla legge. (consid. 6)

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referenza

Articolo: art. 90 cpv. 3 OAMal