Regesto
Onorari degli agenti d'affari (rappresentanti dei creditori). Art. 27 LEF.
La disposizione di una tariffa cantonale che prevede un onorario fisso pari al 7 % delle somme incassate fino a 500 fr. e al 5 % delle somme superiori, è arbitraria quando si applica ad incassi importanti e, in tutti i casi, quando l'agente d'affari non riscuote egli stesso i fondi.