Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 76 e 78 OAVS , art. 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI : Restituzione di una rendita d'invalidità indebitamente riscossa.
- L'obbligo di annunciare l'assunzione di un lavoro da parte di un assicurato tutelato spetta tanto al tutore quanto al pupillo (consid. 2a).
- Il tutore non è tenuto a restituzione (consid. 2b).
- Quando si tratti di violazione dell'obbligo di informare il comportamento del tutore può essere opposto all'assicurato (consid. 3b).
Art. 47 cpv. 1 LAVS: Condono dell'obbligo di restituzione.
- La buona fede non è esclusa nel caso di lieve violazione dell'obbligo di informare (consid. 2c).
- La buona o mala fede del tutore è opponibile all'assicurato di cui di contro si apprezza l'onere troppo grave in funzione della persona e delle condizioni (consid. 3c).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 47 cpv. 1 LAVS,