Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Nome di una fondazione. Iscrizione nel registro di commercio.
1. Circa l'ammissibilità del nome di una fondazione l'Ufficio federale deve pronunciarsi nella procedura dell'art. 115 ORC (consid. 1 e consid. 2).
2. Al nome delle fondazioni torna applicabile l'art. 38 cpv. 1 ORC ma non l'art. 944 cpv. 1 CO (consid. 4).
3. Il nome "Schweizerische Energie-Stiftung" non è tale da trarre in inganno (consid. 5).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 115 ORC, art. 38 cpv. 1 ORC, art. 944 cpv. 1 CO