Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Perdita di sostegno e riparazione in caso di morte di un fidanzato.
1. Art. 45 cpv. 3 CO; fidanzati e concubini qualità di sostegno (consid. 2a, b).
2. Art. 47 CO; diritto a riparazione spettante al fidanzato. È lasciata indecisa la questione se un diritto a riparazione possa essere fondato su di un rapporto di concubinato (consid. 3a).
3. Determinazione dell'ammontare della riparazione accordata a fidanzati (consid. 3b, c).
4. Art. 157 e 159 cpv. 6 OG ; determinazione da parte del Tribunale federale delle spese e ripetibili relative alla procedura cantonale. In caso di modifica minima nel merito, il Tribunale federale può rinunciare a una nuova ripartizione delle spese e ripetibili (consid. 4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 45 cpv. 3 CO,
Art. 47 CO,